Art. 1.

      1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, statali e non statali, acquistano, ai sensi della presente legge, i libri di testo adottati e li concedono in comodato agli allievi che ne fanno richiesta.
      2. Lo stanziamento complessivo destinato all'acquisto dei libri viene ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra gli uffici scolastici regionali, e dagli uffici scolastici regionali fra i singoli istituti, in conformità a criteri generali fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i fondi assegnati ad un istituto non siano sufficienti alla copertura della spesa, il collegio dei docenti, contestualmente all'adozione dei libri di testo, determina quali di essi siano ammessi alla procedura di cui alla presente legge.
      3. Ogni singolo istituto decide autonomamente le modalità di attuazione del comodato di cui al comma 1, nell'ambito della presente legge.